Tra le novità introdotte dalla Legge, vi è la sostituzione del termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” cosi come avviene già in altri stati europei. In questo modo si eviterà l’onta sociale e personale che si accompagna alla parola “fallito”; Art. 14. Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione https://thesocialvibes.com/story3957506/la-mejor-parte-de-reati-abusi-edilizi