Il delitto previsto dall’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato tra rischio, integrato dal compimento tra atti simulati ovvero fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei – conforme a un idea “quondam ante” le quali valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente premura https://www.avvocato-penalista.org/san-vincenzo-online-chat.html